Lucerna

 

Il cantone è membro della Confederazione Elvetica dal 1332.
 
Il territorio del cantone di Lucerna è diviso in 5 distretti e 87 comuni.
 
Abitanti: 310.985
 
Appartenenza religiosa della popolazione: 
 
cattolici romani 65,30%; evangelici riformati 11%; altre religioni (musulmani, ebrei..) 8,9%; senza confessione 13,5%; non dichiarati 1,4%.
 
Chiese dotate di personalità giuridica di diritto pubblico:
 
Chiesa cattolica romana, Chiesa evangelica riformata, Chiesa cattolica cristiana.
 
 
Quadro giuridico generale in tema di finanziamento pubblico delle Chiese.
 
La Costituzione cantonale del 2007 al titolo VIII § 79 Cst LU (SRL Nr.1) riconosce come enti ecclesiastici di diritto pubblico la Chiesa cattolica romana, la Chiesa evangelica riformata e la Chiesa cattolica cristiana, prevedendo poi la possibilità che il Gran Consiglio riconosca tale status anche ad altre comunità religiose secondo la procedura codificata e nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge.
Le Chiese riconosciute sono enti autonomi, sono dotate di uno statuto che disciplina il diritto di voto dei membri e le linee fondamentali dell’organizzazione interna della Chiesa, che deve essere approvato dagli aventi diritto di voto. Nello statuto può essere prevista la suddivisione della Chiesa riconosciuta in enti territoriali di diritto pubblico. La Costituzione attribuisce agli enti ecclesiastici la facoltà di riscuotere le imposte sia dai propri membri che dalle persone giuridiche, vincolando però il gettito delle imposte riscosse da quest’ultime ad attività sociali e culturali. (§80)  
Con l’emanazione del Gesetz über die Kirchenverfassung (Einführung und Organisation kirchlicher Synoden) (SRL Nr. 187) il legislatore cantonale ha stabilito quali organi e con quali competenze dovevano essere previsti negli statuti degli enti ecclesiastici, previsioni valide per tutte le confessioni riconosciute circa l’organizzazione delle Chiese e dei sinodi ecclesiastici.(Verfassung der Römisch-katolischen Landeskirche des Kantons Luzern; Verfassung der Evangelisch-reformierten Kirche des Kantons Luzern; Organisation der Cristkatholischen Kirchgemeinde Luzern)
Lo statuto di ogni Chiesa riconosciuta deve prevedere quali organi la parrocchia o comune parrocchiale, il Sinodo (organo legislativo) e il Consiglio Sinodale (organo esecutivo), la creazione di ulteriori organi è lasciata alla discrezionalità dell’ente riconosciuto, generalmente si hanno anche varie commissioni. 
Il comune parrocchiale è regolato da disposizioni analoghe a quelle del comune civile per quel che riguarda il diritto di voto degli elettori e del Consiglio delle Chiese, il management, il preventivo contabile e la contabilità, l’adozione del codice comunale, la formazione di associazioni comunali. Il comune parrocchiale è sotto il controllo della Chiesa riconosciuta, alla quale può essere tenuto a versare un contributo per coprire i costi finanziari dell’ente ecclesiastico. 
Il Sinodo è eletto dai membri della confessione di appartenenza, è titolare di determinati poteri in particolare sceglie i membri del Consiglio Sinodale, il Presidente e il Vice Presidente, vigila sul Consiglio Sinodale, crea e sopprime le parrocchie, approva il codice comunale delle parrocchie, modifica e abroga il governo della Chiesa, valuta i contributi dovuti dalle parrocchie, stabilisce i preventivi di bilancio, abbassa i conti della corporazione, autorizza la richiesta di prestiti obbligazionari della corporazione. Alcune di queste decisioni però sono soggette a referendum obbligatorio o facoltativo.
Il Consiglio Sinodale gestisce il potere esecutivo entro i limiti stabiliti della costituzione della Chiesa, gli spetta il controllo sui comuni parrocchiali e l’esercizio delle funzioni previste dalla legge cantonale direttamente o tramite la Chiesa nazionale, giudica i contenziosi amministrativi della Chiesa cantonale e dei comuni parrocchiali, dispone e approva le elezioni e i referendum sul territorio cantonale e le elezioni politiche nei comuni parrocchiali. Il Consiglio Sinodale riferisce con una relazione al Sinodo ogni anno sull’attività svolta.
Le confessioni riconosciute non godono di sovvenzioni da parte dello stato, e sopperiscono ai costi con il gettito delle imposte di culto pagate dalle persone fisiche e dalle persone giuridiche. La base per il calcolo dell’imposta di culto è per le persone fisiche l’imposta cantonale sul reddito e sul patrimonio, per le persone giuridiche invece l’imposta sugli utili e sul capitale alla quale nel cantone di Lucerna viene aggiunta anche l’imposta minima. A questa base di calcolo viene poi applicato il moltiplicatore d’imposta che è stabilito annualmente dall’assemblea parrocchiale con un referendum facoltativo; la legge fiscale comunale prevede infatti la possibilità di aumentare l’importo dell’imposta per coprire le spese. In caso di matrimonio misto viene applicata una semi-aliquota corrispondente alla confessione di ciascuno degli sposi, ma se la famiglia comprende anche dei bambini si avrà obbligatoriamente la ripartizione proporzionalmente al tasso d’imposta o delle quote parti per la confessione di appartenenza di ciascun coniuge tenendo conto dei bambini e della loro rispettiva confessione. L’imposta di culto deve essere pagata anche dagli eredi sull’eredità del defunto in base alla confessione di appartenenza del de cuius Nel caso in cui invece la persona fisica dichiari la sua intenzione di uscire dalla Chiesa corporazione, il dovere di pagare l’imposta di culto cessa dal giorno in cui la dichiarazione scritta di uscita è pervenuta al comune parrocchiale.
Le persone giuridiche con scopo di culto possono essere tassate solo dalla confessione di appartenenza, mentre il totale del gettito d’imposta delle altre persone giuridiche viene ripartito in proporzione al numero dei membri di ciascuna Chiesa riconosciuta nel comune di residenza.
Le imposte di culto servono al finanziamento di tutti i compiti usuali delle parrocchie: remunerazione dei pastori e dei curati,stipendio dei collaboratori,mantenimento e riscaldamento degli edifici di culto, costi per la ristrutturazione e il restauro degli edifici di culto, attività nel settore sociale effettuate dalle parrocchie. 
Gli enti ecclesiastici sono tenuti alla redazione del bilancio secondo i principi di legalità, urgenza,efficienza ed economicità.