Friborgo
Appartenenza religiosa della popolazione: cattolici: 70,4 % ; evangelici - riformati: 14,2 % ; ortodossi: 0,8 %; musulmani: 3,06 %; vetero cattolici: 0,07 %; ebrei: 0,06 %; senza indicazione o senza confessione: 6,0%.
Chiese dotate della personalità giuridica di diritto pubblico: Chiesa cattolica - romana; Chiesa evangelica- riformata (art. 140 Cost. ); Comunità israelitica (legge 3 ottobre 1990).
Quadro giuridico generale in materia di finanziamento pubblico delle Chiese:
La Costituzione del Canton Friborgo riconosce esplicitamente un ruolo importante alle Chiese ed alle comunità religiose presenti all’interno del suo territorio (art. 140.1): tale presa di posizione, unitamente alla nominatio Dei presente nel preambolo, disvela l’atteggiamento di apertura dei pubblici poteri cantonali nei confronti delle organizzazioni istituzionali dirette a strutturare il rapporto tra uomo e sacro, considerate vettori di esternalità positive in favore di tutta la popolazione.
Questo atteggiamento di apertura e di favore è particolarmente evidente nei confronti della Chiesa cattolica romana e della Chiesa evangelica riformata, che per volontà dello stesso Costituente hanno ottenuto personalità giuridica di diritto pubblico (art. 141.2). Va tuttavia osservato che, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 142.2 della Costituzione, il legislatore ha concesso - con legge del 3 ottobre 1990 - uno statuto di diritto pubblico anche alla Comunità israelitica del Cantone.
L’art. 143 della Carta fondamentale cantonale si limita a stabilire il principio in forza del quale l’istituto giuridico dell’imposta di culto deve essere regolato dalla legge: in ottemperanza a tale principio, la legge del 26 settembre 1990 dedicata a disciplinare l’assetto dei rapporti tra Stato e Chiese nel Cantone dedica l’intero terzo capitolo a dettare disposizioni dettagliate sulla questione del finanziamento delle comunità religiose.
Ogni Comune parrocchiale ha la facoltà di imporre l’imposta di culto ai propri fedeli: i Comuni parrocchiali hanno in ogni caso diritto ad una parte dell’imposta cantonale prelevata alla fonte. Fa eccezione la Comunità israelitica, la quale non percepisce quote dal montante dell’imposta alla fonte (Ordinanza sull'imposta alla fonte).
Sono soggette all’imposta di culto tutte le persone fisiche e giuridiche avente sede o domicilio nel cantone, fermo restando il diritto delle persone fisiche che non appartengono a nessuna delle Chiese dotate di personalità pubblicistica di essere esonerati dal pagamento di tale imposta. La Comunità israelitica non partecipa alla ripartizione delle somme raccolte grazie all’imposizione nei confronti delle persone giuridiche (della quale invece beneficiano i Comuni parrocchiali cattolici e riformati), beneficiando tuttavia di una compensazione su base cantonale.
Il coefficiente di imposizione è calcolato da ciascun comune parrocchiale ed è espresso da una percentuale delle imposte cantonali sul reddito e la sostanza (non superiore al 20%, per le persone fisiche) o sull’utile ed il capitale ( non superiore al 10%, per le persone giuridiche). L’imposta di culto dovuta dalle persone fisiche è riscossa dal Cantone o dal comune politico, sulla base di una convenzione con il comune parrocchiale; quella dovuta dalle persone giuridiche è invece riscossa dallo Stato.Diverse esenzioni fiscali sono previste per le corporazioni ecclesiastiche (art. 97 della legge sull'imposta diretta cantonale, art. 2 della legge sulle imposte comunali, art. 8 della legge sulle successioni e donazioni) e per le persone giuridiche dotate di finalità non lucrative di utilità sociale (art. 97 della legge sull'imposta diretta cantonale, art. 2 della legge sulle imposte comunali).
I comuni parrocchiali si impegnano ad assicurare la perequazione finanziaria.