Appenzello interno

Il cantone di Appenzello è membro della Confederazione Elvetica dal 1513, nel 1517 venne diviso per motivi religiosi nei due semi cantoni di Appenzello Interno e Appenzello Esterno.

 
Il territorio del cantone di Appenzello Interno è diviso in 6 distretti.
 
Abitanti: 15.743
 
Appartenenza religiosa della popolazione: cattolici 81,3%; protestanti (evangelici riformati) 9,9%; altre religioni (ebrei, musulmani..) 5,3%; nessuna appartenenza 3,5%.
 
Chiese dotate di personalità giuridica di diritto pubblico:
Chiesa cattolica romana e Chiesa evangelica riformata.
 
 
Quadro giuridico generale in tema di finanziamento pubblico delle Chiese.
La Costituzione cantonale all’art.3 (R.S. 131.224.2) riconosce come enti di diritto pubblico la Chiesa cattolica romana e la Chiesa evangelica riformata, ponendo lo Stato al successivo art.5 quale garante della sicurezza del patrimonio corporativo ecclesiastico, della sua gestione e del suo impiego canonico. Il legislatore cantonale disciplina poi nella sezione VII art.46 l’organizzazione delle autorità locali in ambito ecclesiastico e più precisamente le parrocchie. Quest’ultime sono composte da tutte le persone che hanno diritto di voto, si riuniscono annualmente in assemblea ordinaria e in assemblea straordinaria su convocazione del Consiglio parrocchiale. I membri delle parrocchie eleggono il Consiglio parrocchiale che si compone di un numero che va dai cinque ai nove membri. Il comune parrocchiale ogni anno prende atto del rapporto sulla gestione finanziaria, decide sulla copertura di quelle spese che non possono essere finanziate dalle entrate, sulla realizzazione delle opere edili e di quelle più importanti.
In virtù del riconoscimento attribuito alle corporazioni ecclesiastiche, quest’ultime riscuotono l’imposta ecclesiastica sia dalle persone fisiche che da quelle giuridiche. L’assemblea parrocchiale fissa ogni anno il tasso d’imposta o il coefficiente che applicato all’imposta cantonale semplice determina l’importo dell’imposta di culto che i membri delle Chiese riconosciutesono tenuti a versare.
Gli appartenenti alle due confessioni religiose riconosciute pagano l’imposta di culto in base all’imposta sul reddito e sul patrimonio; in caso di matrimonio misto ciascun coniuge può esigere che l’imposta venga riscossa in base alla confessione di appartenenza e la tassa riscossa è ridotta della metà.Ai fini del dell’assoggettamento al pagamento dell’imposta, il legislatore cantonale ha stabilito con un’ordinanza sulle imposte (Steuerverordnung) che fa stato l’appartenenza alla fine dell’anno ( sia per quel che riguarda l’ingresso che l’uscita dalla corporazione ) e in base alla decisione del Consiglio di Stato sulla medesima ordinanza è stata stabilita la restituzione della quota dell’imposta di colui che, dovendo pagare, non appartiene a nessun comune parrocchiale riconosciuto. L’Amministrazione cantonale è tenuta, su richiesta del contribuente che non appartiene a nessuna Chiesa riconosciuta dallo Stato, al rimborso dell’imposta ecclesiastica indebitamente percepita. Alla richiesta di rimborso è necessario allegare la dichiarazione di uscita dalla Chiesa alla quale si è appartenuti o l’attestazione di appartenenza ad altra religione.
Gli evangelici riformati residenti nel cantone di Appenzello Interno, in base a quanto stabilito dal Concordato con il cantone di Appenzello Esterno (Konkordatüber die Pastoration und Besteuerungder in Appenzell I. Rh. wohnhaftenAngehörigenderevangelischenKonfession GS180.301) sono incorporati nelle parrocchie di Appenzello Esterno, alle parrocchie evangeliche è concesso di regolare il servizio pastorale dei loro parrocchiani secondo quello delle parrocchie di Appenzello Esterno e per quanto riguarda l’imposta ecclesiastica, quest’ultima pur essendo riscossa secondo le norme del cantone, l’ammontare viene calcolato in base all’aliquota che deve essere pagata dai parrocchiani di Appenzello Esterno che hanno uguale reddito e patrimonio. Lo stesso concordato è stato stipulato con la confessione cattolica romana  per quanto riguarda i fedeli residenti nel cantone di Appenzello Esterno che vengono equiparati a quelli di Appenzello Interno ( Konkordatüber die Pastoration und Besteuerung von in Appenzell A. Rh. wohnhaftenKatholiken GS 180.101).  
Le persone giuridiche versano l’imposta sull’utile e sul capitale, dal gettito complessivo di questa imposta l’8% è destinato ai comuni parrocchiali; invece nel caso in cui le persone giuridiche perseguano finalità pubbliche o di pubblica utilità sono esentate dal pagamento delle imposte citate perché gli importi sono destinati esclusivamente e irrevocabilmente al perseguimento degli scopi.
Il gettito delle imposte ecclesiastiche derivante dalle persone giuridiche è ripartito tra le confessioni riconosciute in base al numero degli aderenti; nel caso in cui la persona giuridica persegua fini di culto allora l’imposta sarà riscossa unicamente dal comune parrocchiale della stessa confessione.
I comuni parrocchiali sono esenti dal pagamento dell’imposta sulle successioni e donazioni, sugli immobili, e nel caso di passaggio di proprietà di terreni che servono per scopi di pubblica utilità non è dovuta la tassa di mutazione, anzi il comune parrocchiale dove è situato il terreno ha diritto ad un 10% dei profitti.
Le imposte ecclesiastiche riscosse sono destinate al finanziamento di tutti i compiti usuali delle parrocchie: pagamento degli stipendi dei pastori, dei curati, e del personale ausiliario; manutenzione, riscaldamento, rinnovamento e restauro degli edifici religiosi; manutenzione dei cimiteri e dei crematori, attività di raccolta della domanda sociale.