Giura

Abitanti: 70.197

Appartenenza religiosa della popolazione:  cattolici: 74,9 % ;  evangelici - riformati: 10,7 % ; ortodossi: 0,4 %; musulmani: 1,9 %;  vetero cattolici: 0,2 %; ebrei: 0,1  %; senza indicazione o senza confessione: 6,2 %.

Chiese dotate della personalità giuridica di diritto pubblico: Chiesa cattolica - romana; Chiesa evangelica- riformata (art. 133 Cost. )

 

Quadro giuridico generale in materia di finanziamento pubblico delle Chiese: L’ assetto dei rapporti tra Stato e confessioni religiose nel cantone del Giura si connota per la presenza di un ampio riconoscimento dell'autonomia confessionale: il Costituente del 1977 ha attribuito alla Chiesa cattolica e a quella evangelica-riformata lo status di corporazioni di diritto pubblico, le quali si organizzano liberamente nel rispetto  dei limiti contenuti nella Carta fondamentale ovvero nella legge del 26 ottobre 1978.  
Sulle Chiese riconosciute grava il dovere di suddividere il territorio cantonale in parrocchie (paroisses) o “communes ecclèsiastiques”, collettività di diritto pubblico (art. 133 Cost.) dotate di personalità giuridica, la cui organizzazione di base è demandata alle singole Costituzioni ecclesiastiche (art. 7 legge 26 ottobre 1978).
Per ciò che riguarda la Chiesa cattolica occorre evidenziare che i comuni ecclesiastici giurassiani – al pari delle Parrocchie ticinesi – non sono titolari del diritto di produrre norme giuridiche capaci di vincolare i fedeli residenti: essi sono dotati di una semplice potestà amministrativa sui propri beni, esercitata dall'Assemblea e dal Consiglio parrocchiale sotto la sorveglianza della Collettività ecclesiastica cantonale.
Quest'ultima è una corporazione di diritto pubblico dotata di personalità giuridica autonoma, avente la funzione di cooperare con il Vescovo di Basilea alla missione di annunciare l'Evangelo: ad essa la Costituzione ecclesiastica attribuisce la potestà di controllare che l'attività dei communes ecclèsiastiques sia svolta secundum legem e in ottemperanza alle direttive pastorali dell'Ordinario . La Collettività ecclesiastica cantonale è inoltre titolare della potestà di gestione dei beni di sua proprietà ed esercita  – sia pure su un limitato numero di materie – la  funzione legislativa, deliberando norme giuridiche capaci di vincolare tutti i fedeli cattolici del cantone.
 Le confessioni riconosciute sono oggetto di una legislazione particolarmente attenta a soddisfarne le necessità economiche: riconoscendo implicitamente il ruolo sociale che esse svolgono all'interno del tessuto sociale del cantone, l'art. 134 della Carta fondamentale giurassiana stabilisce che le Chiese dotate della personalità di diritto pubblico (o le loro parrocchie) godono della facoltà di percepire imposte di culto; Stato e comuni parrocchiali sono tenuti a collaborare alla riscossione  mettendo a disposizione i loro servizi amministrativi. In base all’art. 14 della legge del 26 ottobre 1978 sono tenute al versamento dell’imposta di culto:
a) le persone fisiche appartenenti ad una Chiesa dotata di personalità di diritto pubblico, le quali siano  domiciliate nel territorio cantonale;
b) le persone giuridiche aventi la sede o l’amministrazione nel cantone.
c) le persone fisiche e giuridiche parzialmente assoggettabili alla tassazione cantonale.
In ogni caso, le persone giuridiche che perseguono fini religiosi sono tenute al versamento della sola imposta destinata alla Chiesa riconosciuta con la quale hanno un collegamento organico.
Sono inoltre esentate dal versamento dell’imposta di culto le persone fisiche non appartenenti ad alcuna Chiesa riconosciuta, le collettività religiose non riconosciute e le persone giuridiche ad esse collegate, la Confederazione ed i suoi stabilimenti, così come la Repubblica e Cantone del Giura con le relative strutture, i comuni, i sindacati di comuni e le strutture ad essi collegate, le Chiese riconosciute, le loro parrocchie e le loro associazioni di parrocchie.
L’imposta di culto è prelevata in base ad un'aliquota sull'imposta cantonale fissata dalle singole Parrocchie.
Quando i componenti del nucleo familiare appartengono a Chiese diverse o quando solamente uno di essi è membro di una Chiesa riconosciuta, la quota dell’imposta ecclesiastica dovuta alla Chiesa o alla parrocchia è dimezzata; l'importo delle imposte di culto prelevate dalle persone giuridiche , è ripartita in proporzione all'appartenenza confessionale ad una delle due Chiese dotate di personalità pubblicistica in base alle risultanze dell’ultimo censimento.
Il prelievo dell'imposta di culto spetta alle autorità tributarie dello Stato ed ai comuni; questi verseranno poi la somma prelevata a ciascuna Chiesa, senza trattenere alcuna commissione.
Le Chiese riconosciute, le parrocchie che da esse dipendono, le associazioni di parrocchie, gli stabilimenti ecclesiastici, i benefici curiali ed altre fondazioni non devono versare né le imposte cantonali, né quelle comunali (art. 25).
Oltre all'imposta di culto esistono altre forme di finanziamento – anche se di carattere indiretto – in favore delle confessioni religiose:  le Chiese riconosciute, le parrocchie che da esse dipendono, le associazioni di parrocchie, gli stabilimenti ecclesiastici, i benefici curiali ed altre fondazioni non devono versare né le imposte cantonali, né quelle comunali (art. 25 l. 26 ottobre 1978). A ciò si aggiunga che lo Stato può versare un sussidio - fissato annualmente dal parlamento - alle comunità religiose dotate di personalità di diritto pubblico che non dispongono di risorse sufficienti alla copertura del proprio fabbisogno finanziario. A questa previsione  si aggiunge quella contenuta nell’art. 27 della legge 26 ottobre 1978, in forza del quale lo Stato può sovvenzionare la conservazione o il restauro di Chiese, presbiteri o altre simili strutture e la salvaguardia di beni ecclesiastici quando questi presentano un valore storico, artistico o culturale. Inoltre  Stato e comuni possono contribuire alla conservazione ed al mantenimento degli edifici di proprietà della Chiesa dotati  di pubblica utilità.

Fonti: Constitution de la Republique et du Canton du Jura ; Loi concernant les rapports entre les Eglises et l'Etat du 1978