Appenzello esterno
Il cantone di Appenzello è membro della Confederazione Elvetica dal 1513, nel 1517 venne diviso per motivi religiosi nei due semi cantoni di Appenzello Esterno e Appenzello Interno.
Il territorio del cantone di Appenzello Esterno è diviso in 20 comuni.
Abitanti: 53.313
Appartenenza religiosa della popolazione: cattolici 30,5%; protestanti (evangelici riformati) 51,4%; altre religioni (ebrei, musulmani..) 5,5%; nessuna appartenenza 11,6%.
Chiese dotate di personalità giuridica di diritto pubblico:
Chiesa cattolica romana e Chiesa evangelica riformata.
Quadro giuridico generale in tema di finanziamento pubblico delle Chiese.
Il dettato costituzionale all’art.109 lett.ann.1-2 (R.S. 131.224.1) riconosce quali enti di diritto pubblico autonomi la Chiesa cattolica romana e la Chiesa evangelica riformata, concedendo alle medesime la facoltà di riscuotere le imposte dai loro membri. Le altre comunità religiose sono invece regolate dal diritto civile, ma possono chiedere il riconoscimento al Gran Consiglio previa valutazione del loro Statuto circa la conformità al diritto cantonale e federale ( Cst. Art.111).
Le Chiese riconosciute si regolano secondo quanto stabilito negli Statuti, e non è possibile ricorrere agli organi statali per impugnare decisioni o disposizioni ecclesiastiche, inoltre il legislatore cantonale ha garantito costituzionalmente il diritto del fedele di uscire dalla corporazione ecclesiastica mediante una dichiarazione scritta (Cst. Art.110 lett.b).
Il cantone di Appenzello Esterno è uno dei pochi cantoni della Confederazione dove le persone giuridiche non versano alcuna imposta di culto, le stesse Chiese riconosciute sono esentate dal pagamento delle imposte cantonali e comunali e le persone giuridiche che perseguono uno scopo di pubblica utilità e quelle che, sia a livello cantonale che federale, perseguano uno scopo di culto sono esonerate dal pagamento delle imposte cantonali e comunali sull’utile e il capitale che esclusivamente e irrevocabilmente sono destinati ai predetti scopi in virtù della Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LHID art.23, al 1 lett.g).
I membri delle confessioni riconosciute sono tenuti al pagamento del l’imposta di culto alla confessione di appartenenza, imposta che viene calcolata avendo come base l’imposta cantonale sul reddito e sul patrimonio alla quale viene applicato un moltiplicatore d’imposta che viene stabilito annualmente. La decisione circa il moltiplicatore da applicare e la sua durata spetta all’assemblea parrocchiale, mentre la tassazione e la riscossione è effettuata dagli uffici cantonali sulla base di un contratto tra lo Stato e le Chiese riconosciute. L’autorità fiscale che gestisce i registri informatizzati e la documentazione può fornire, in elenco o in altra forma, questi dati agli enti ecclesiastici riconosciuti nell’ambito di un processo di recupero dati.
In caso di matrimonio misto l’imposta ecclesiastica applicata è una semi tassa corrispondente alla confessione di appartenenza di ciascuno dei coniugi senza tenere conto dei bambini, se poi uno dei due coniugi non appartiene o non appartiene più (nel caso di una dichiarazione di uscita) ad una delle confessioni riconosciute dallo Stato, l’imposta ecclesiastica è pagata in misura ridotta dall’altro coniuge alla propria confessione di appartenenza.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale Federale la dichiarazione di non appartenenza o di uscita dalla Chiesa riconosciuta consegnata agli organi competenti pone fine all’obbligo di pagare l’imposta di culto, ma nel cantone di Appenzello Esterno l’esonero dal pagamento dell’imposta parte dalla fine del mese corrente; se l’imposta è stata indebitamente riscossa viene rimborsata anche se la legislazione cantonale non prevede alcuna disposizione particolare quanto al rimborso.
I cattolici residenti nel cantone di Appenzello Esterno, in base a quanto stabilito dal Concordato con il cantone di Appenzello Interno (Konkordatüber die Pastoration und Besteuerung von in Appenzell A. Rh. wohnhaftenKatholikenbGS 162.1) sono incorporati nelle parrocchie di Appenzello Interno, alle parrocchie cattoliche romane è concesso di regolare il servizio pastorale dei loro parrocchiani secondo quello delle parrocchie di Appenzello Interno e per quanto riguarda l’imposta ecclesiastica, quest’ultima pur essendo riscossa secondo le norme del cantone, l’ammontare viene calcolato in base all’aliquota che deve essere pagata dai parrocchiani di Appenzello Interno che hanno uguale reddito e patrimonio. Lo stesso concordato è stato stipulato con la confessione evangelica riformata per quanto riguarda i fedeli residenti nel cantone di Appenzello Interno che vengono equiparati a quelli di Appenzello Esterno (Konkordatüber die Pastoration und Besteuerungder in Appenzell I. Rh. wohnhaftenAngehörigenderevangelischenKonfessionbGS 162.2).
Gli introiti derivanti dalle imposte di culto che vengono versati nelle casse delle Chiese riconosciute o del comune parrocchiale e servono a finanziare tutti i quei compiti usuali svolti dalle parrocchie. Con il gettito dell’imposta ecclesiastica si pagano gli stipendi dei pastori, dei preti e dell’eventuale personale ausiliario, si cura la manutenzione, il riscaldamento, il rinnovamento e il restauro degli edifici di culto, si finanziano attività caritative, organizzazioni ed istituzioni, missioni, opere di apostolato e aiuti al Terzo Mondo. Sovvenzioni sono poi destinate alle Chiese nazionali e alle autorità ecclesiastiche, e parte delle imposte percepite viene destinata alla perequazione finanziaria interna delle Chiese.