Basilea città
Il cantone di Basilea Città è membro della Confederazione Elvetica dal 1501.
Il territorio del cantone è diviso in 3 comuni.
Abitanti: 187.425
Appartenenza religiosa della popolazione: cattolici 19,9%; protestanti (evangelici
riformati) 17,8%; ebrei 0,76%; musulmani 6,7%; nessuna appartenenza 43,8%.
Chiese dotate di personalità giuridica di diritto pubblico:
Chiesa cattolica romana, Chiesa evangelica riformata, Chiesa cattolica cristiana e Comunità israelitica.
Quadro giuridico generale in tema di finanziamento pubblico delle Chiese.
La Costituzione del cantone di Basilea città del 2005 al titolo VIII §126 (R.S.131.222.1) riconosce lo status di enti di diritto pubblico alla Chiesa evangelica riformata, alla Chiesa cattolica romana, alla Chiesa cattolico cristiana e alla Comunità israelitica. In virtù del riconoscimento le Chiese si organizzano autonomamente dotandosi di uno Statuto per la cui approvazione e modifica è richiesto il consenso della maggioranza dei membri votanti e l’approvazione del Consiglio di Stato. Quest’ultimo svolge una funzione di vigilanza sia sulla conformità dello Statuto alle leggi cantonali e federali che sulla gestione patrimoniale delle chiese. Il § 128 della Costituzione rimanda allo Statuto per quanto riguarda le condizioni per l’appartenenza dei residenti del Cantone alla confessione riconosciuta, l’esercizio del diritto di voto degli appartenenti e le condizioni di eleggibilità dei membri. Al n.2 del § 128 Cst. il legislatore cantonale ha riconosciuto il diritto di uscita dalla Chiesa di appartenenza da parte dei membri tramite una dichiarazione scritta. Il disposto costituzionale inoltre attribuisce la personalità giuridica alle parrocchie o comunità di quartiere nelle quali sia suddivisa la Chiesa riconosciuta, che con il proprio Statuto, deve definire a grandi linee l’organizzazione e lo statuto dei citati enti subordinati.
In quanto enti di diritto pubblico, le Chiese riconosciute possono riscuotere le imposte dai loro membri, ma non dalle persone giuridiche: il cantone di Basilea città infatti è uno dei sei cantoni della Confederazione Elvetica che prevede la riscossione dell’imposta di culto solo per le persone fisiche appartenenti ad una delle confessioni riconosciute.
Secondo quanto disposto dalla legge civile ecclesiastica (Kirchengesetz) del giugno 1998, le Chiese riconosciute nel determinare l’ammontare e la conformazione dell’imposta di culto devono tenere conto della disponibilità economica dei loro membri e degli interessi fiscali dello Stato. Le ordinanze fiscali delle Chiese e le loro eventuali modifiche devono sempre essere sottoposte all’approvazione del governo cantonale, e solo dopo questo passaggio possono essere sottoposte all’approvazione dei membri delle Chiese. L’importo dell’imposta di culto è calcolato applicando all’imposta cantonale sul reddito un’aliquota che viene stabilita dal consiglio della Chiesa riconosciuta o dal consiglio parrocchiale. La validità temporale dell’aliquota applicabile varia da confessione a confessione: con cadenza annuale per la Chiesa evangelica riformata, ogni tre anni per la Comunità israelitica, mentre è imprecisata per la Chiesa cattolica romana e la Chiesa cristiano cattolica. Attualmente l’imposta di culto è pari all’8% dell’imposta sul reddito cantonale per le tre Chiese riconosciute, invece la Comunità ebraica chiede ai suoi membri il 12% dell’imposta cantonale sul reddito e comunque un importo non inferiore ai 50 CHF e non superiore ai 20.400 CHF.
Nel caso in cui l’ordinanza fiscale ecclesiastica preveda la riscossione di un supplemento di imposta oltre la normale aliquota si rende necessaria l’approvazione della decisione da parte del governo cantonale che la concede solo nel caso in cui le normali aliquote fiscali non sono sufficienti a coprire le spese previste. L’approvazione è concessa per un periodo massimo di tre anni e può essere ripetuta trascorso il triennio.
Le Chiese riconosciute pur amministrando autonomamente i loro beni, ogni anno, dopo aver ottenuto l’autorizzazione degli organismi ecclesiastici competenti, devono sottoporre alla supervisione del governo cantonale il budget, i conti annuali e lo stato del patrimonio. Dato il suo ruolo di supervisore della situazione economica delle Chiese riconosciute, il governo può chiedere in qualsiasi momento un resoconto del patrimonio e prendere visione degli atti.
Le Chiese riconosciute e le comunità religiose sopperiscono alle spese di culto: retribuzione dei parroci, dei curati e dell’eventuale personale ausiliario, mantenimento, riscaldamento, ristrutturazione e restauro degli edifici religiosi. Il governo contribuisce alla manutenzione e conservazione degli edifici e dei monumenti di interesse pubblico: in casi straordinari il governo cantonale può utilizzare temporaneamente quegli edifici ecclesiastici che ha ceduto in precedenza alle Chiese riconosciute. I costi di manutenzione dell’edificio della cattedrale per quel che riguarda la facciata esterna, i tetti, i campanili e il chiostro (la manutenzione del giardino del chiostro è totalmente a carico del governo) sono per i ¾ a carico dello Stato. Il rimanente quarto, la manutenzione delle altre parti dell’edificio, in particolare l’interno della chiesa, sono a carico della Chiesa evangelica riformata. I proventi derivanti dal biglietto d’ingresso alla cattedrale sono destinati per metà allo Stato e per metà alla Chiesa.
Per quel che riguarda la Chiesa dei Predicatori la manutenzione del coro, dei soffitti e del campanile è a carico dello Stato, tutto il resto della Chiesa cristiano cattolica. Inoltre lo Stato fornisce e mantiene tutti gli orologi sulle facciate esterne delle chiese che siano muniti di dispositivi di rintocco.
Gabriella Gagliano