Zurigo
Il cantone è membro della Confederazione Elvetica dal 1351.
Il territorio del cantone di Zurigo è diviso in 12 distretti per un totale di 171 comuni.
Abitanti: 1.153.705
Appartenenza religiosa della popolazione:
evangelici riformati 33,9%; cattolici 27,9%; altre religioni (ebrei, musulmani…) 14,2%; senza confessione 22,4%; sconosciuta 1,5%.
Chiese dotate di personalità giuridica di diritto pubblico:
Chiesa cattolica romana, Chiesa evangelica riformata e Parrocchia cattolica cristiana; mentre la Israelitische Cultusgemeinde e la Jüdische Liberale Gemeinde sono associazioni private.
Quadro giuridico generale in tema di finanziamento pubblico delle Chiese.
Con la costituzione del 2005 all’art.130 §1 Cst. ZH (LS 101) il cantone di Zurigo ha riconosciuto come enti autonomi di diritto pubblico la Chiesa cattolica romana, la Chiesa evangelica riformata e la Parrocchia cattolica cristiana disciplinando poi nei successivi § 2-3 le materie di competenza delle corporazioni ecclesiastiche e quelle del cantone. Le corporazioni sono competenti a disciplinare, con un atto normativo sottoposto a referendum obbligatorio, il diritto di voto per quel che concerne i loro affari interni, la costituzione di nuove parrocchie e l’aggregazione o lo scioglimento di quelle esistenti.
La costituzione riserva invece alla legge statale la disciplina delle linee fondamentali dell’organizzazione degli enti ecclesiastici, il diritto di riscuotere le imposte, le prestazioni dello Stato nei riguardi delle corporazioni, la competenza e la procedura di nomina dei pastori e dei parroci nonché la durata della loro funzione. Infine il legislatore si riserva la decisione in merito alla devoluzione di una parte del gettito a seconda degli scopi.
Le corporazioni sono regolate dalla legge civile ecclesiastica del 2007 (Kirchengesetz LS 180.1) e dai rispettivi regolamenti ecclesiastici del 2009: Kirchenordnung der Römisch-katolischen Körperschaft (LS 182.10 versione in vigore dal 01-10-2012); Kirchenordnung der Evangelisch-reformierten Landeskirche (LS 181.10 versione in vigore dal 01-10-2010); Kirchenordnung der Christkatholischen Kirchgemeinde (LS 183.10 versione in vigore dal 01-01-2010).
Le disposizioni del Kirchengesetz regolano le linee di base dell’organizzazione delle corporazioni, la loro posizione giuridica, le prestazioni economiche a carico dello Stato e le imposte di culto delle persone fisiche e giuridiche. Vengono individuati gli organi legislativi, esecutivi e giudiziari di ogni Chiesa riconosciuta, rispettivamente per la Chiesa evangelica riformata l’insieme degli aventi diritto al voto e i sinodi ecclesiali (organo legislativo), il Consiglio ecclesiastico(organo esecutivo) e la commissione di ricorso (organo giudiziario); per al Chiesa cattolica romana tutti gli aventi diritto di voto e il Sinodo (organo legislativo) il Consiglio sinodale (organo esecutivo) la commissione di ricorso (organo giudiziario); mentre la Parrocchia cattolica cristiana è organizzata con gli stessi organi di un comune parrocchiale. Le corporazioni ecclesiastiche sono tenute a collaborare con il cantone tramite i loro organi esecutivi, e si organizzano in modo autonomo nell’ambito del diritto cantonale salvaguardando però sempre i principi democratici e dello stato di diritto. Le Chiese riconosciute sono soggette alla vigilanza del governo cantonale che verifica, prima di autorizzarli, la compatibilità dei regolamenti ecclesiastici con la costituzione e le leggi cantonali; mentre spetta al parlamento cantonale la supervisione del rapporto e del bilancio annuale delle corporazioni ecclesiastiche cantonali. Sia la Chiesa cattolica che la Chiesa evangelica riformata sono divise in comuni parrocchiali, la cui costituzione fusione o scioglimento sono regolati dalle corporazioni che hanno anche la competenza ad autorizzare i cambiamenti territoriali nei comuni. Organi del comune parrocchiale sono l’assemblea parrocchiale (organo legislativo), il consiglio parrocchiale (organo esecutivo) e la commissione di revisione dei conti; i parroci e i pastori vengono eletti da tutti gli aventi diritto di voto e durano in carica sei anni. Corporazione ecclesiastica e comune parrocchiale hanno poi il diritto di accedere ai registri degli abitanti del comune di domicilio al fine di procedere alla registrazione degli appartenenti alla Chiese. La legge in esame considera come membri delle Chiese riconosciute quelle persone che sono tali, cioè membri, secondo il rispettivo regolamento delle corporazioni ecclesiastiche cantonali, hanno il domicilio in un comune parrocchiale del cantone e non hanno espressamente dichiarato la loro uscita dalla Chiesa.
La registrazione degli appartenenti ad un Chiesa riconosciuta ha assunto notevole importanza per le corporazioni ecclesiastiche, in particolare per quella cattolica, da quando con le costituzione del 2005 e la successiva legge civile ecclesiastica del 2007, il cantone di Zurigo nel finanziare le confessioni religiose ha deciso di eliminare quelle norme che sancivano disuguaglianze tra le Chiese riconosciute ancorando il finanziamento dello Stato non più al criterio del ruolo storico della confessione religiosa, ma a quello della proporzione del numero dei membri.
Nel cantone di Zurigo il finanziamento delle corporazioni riconosciute avviene sia con contributi statali che con il pagamento dell’imposta di culto a carico delle persone fisiche e di quelle giuridiche: lo Stato contribuisce con un budget annuale alle spese delle corporazioni ecclesiastiche e in particolare sostiene quelle attività svolte nell’ambito dell’istruzione, sociale e culturale. Per accedere al contributo statale le corporazioni sono tenute a presentare un programma delle attività che intendono realizzare a favore della società, programma che deve coprire un arco di tempo di sei anni e sul quale viene consultata la Direzione del dipartimento governativo per le relazioni con le Chiese. Il Consiglio cantonale stabilisce con un credito l’importo complessivo del contributo alle spese delle corporazioni ecclesiastiche cantonali per sei anni e poi il governo decide la ripartizione annuale del contributo. Il calcolo dell’importo totale del contributo alle spese delle corporazioni ecclesiastiche cantonali è stabilito in base al numero dei membri, ai programmi delle attività presentati, ai resoconti e all’inflazione. Le corporazioni ecclesiastiche cantonali sono tenute alla fine di ogni periodo di contribuzione a presentare un resoconto alla Direzione per quel che riguarda l’utilizzo dei contributi e l’efficacia del programma svolto; l’eventuale residuo di contributo non utilizzato deve essere restituito al Stato.
Nel cantone il pagamento dell’imposta di culto è obbligatorio sia per le persone fisiche che per quelle giuridiche; per quest’ultime la Chiesa cristiana cattolica non preleva alcuna imposta da quelle società che hanno la loro sede o gli stabilimenti oppure degli immobili nel territorio del comune di Zurigo. L’imposta di culto per le persone fisiche viene calcolata moltiplicando all’imposta cantonale diretta (imposta sul reddito e sul patrimonio) il moltiplicatore d’imposta stabilito ogni anno dall’assemblea parrocchiale, mentre per le persone giuridiche la base per il calcolo dell’imposta di culto è data dall’imposta sugli utili e sul capitale. Le corporazioni ecclesiastiche cantonali, a norma del §9 del Kirchengesetz si impegnano attraverso la perequazione finanziaria ad ottenere una pressione fiscale equilibrata tra i vari comuni parrocchiali: ciò è richiesto perché, come già detto, il moltiplicatore d’imposta è deciso dall’assemblea parrocchiale quindi può variare a seconda del comune parrocchiale e della confessione religiosa determinando nel calcolo un’imposta di culto più o meno onerosa. Le imposte vengono riscosse dal comune parrocchiale, quelle pagate dalle persone fisiche sono ripartite in funzione dell’appartenenza confessionale del contribuente, mentre quelle delle persone giuridiche in base al numero di fedeli di ciascuna confessione nel comune in cui la persona giuridica ha la sede. Nel caso in cui la persona giuridica persegua essa stessa uno scopo di culto è prevista l’esenzione solo per quelle imposte ecclesiastiche riscosse da altre comunità religiose in base al criterio di suddivisione numerica già menzionato. La legge civile ecclesiastica vieta l’utilizzo per fini di culto degli introiti derivanti dall’imposta pagata dalle persone giuridiche e chiede alle corporazioni ecclesiastiche cantonali di rendere conto dell’utilizzo fatto di questi introiti fiscali: da segnalare che lo scorso anno ha avuto esito positivo un’iniziativa popolare per l’esonero delle persone giuridiche dal pagamento dell’imposta di culto.
Con gli introiti derivanti dall’imposta ecclesiastica le Chiese riconosciute coprono una serie di costi come il mantenimento, il riscaldamento, la ristrutturazione e il restauro degli edifici di culto, le attività nel campo sociale di cui si occupano le parrocchie, attività benefiche, missioni, opere di apostolato e aiuti al Terzo Mondo. Per quel che riguarda invece la remunerazione dei pastori e dei parroci il cantone si fa carico del pagamento di quelli appartenenti alla Chiesa evangelica riformata e della Parrocchia cattolica cristiana, mentre la Chiesa cattolica romana provvede al pagamento dei suoi parroci.
La Israelitiche Cultusgemeinde Zürich e la Jüdische Liberale Gemeinde in quanto associazioni private non percepiscono introiti fiscali, ma possono ottenere finanziamenti dal cantone per opere di interesse generale.