Soletta

Abitanti: 256.990

 
Cantone membro della Confederazione Elvetica dal: 1481
 
Appartenenza religiosa: Chiesa Cattolica 43%, Chiesa Evangelico-Riformata 31%,
Ebrei 0.04%, musulmani 5%, ortodossi 1%, senza appartenenza 13%.
 
 
Chiese dotate della personalità giuridica: Chiesa Cattolica, Chiesa Evangelico-Riformata, Chiesa Cristiana.
 
 
 
Quadro giuridico generale in materia di finanziamento pubblico delle Chiese:
 
In tema di finanziamento pubblico delle Chiese nel Canton Soletta, le fonti normative di riferimento sono: la Costituzione, la Legge comunale del 1992 e la legge fiscale dello Stato e dei Comuni del 1985.
 
Nel Cantone di riferimento sono riconosciute quali organismi di diritto pubblico: la Chiesa Cattolica Romana, la Chiesa Evangelico-riformata e la Chiesa Cristiana (art. 53 Cost.).
Tali comunità religiose, dotate di personalità giuridica, si organizzano in comuni parrocchiali, i quali a loro volta possono riunirsi in sinodi (art. 54 Cost).
 
La legge comunale del 1992 definisce (art. 1 Gemeindegesetz):
 
Lo statuto giuridico dei membri dei comuni;
Gli aspetti fondamentali dell’organizzazione;
La gestione finanziaria;
La collaborazione dei comuni e la variazione del patrimonio comunale.
 
 
Ciascun comune parrocchiale comprende tutti i membri di una comunità religiosa riconosciuta che risiedono nel proprio territorio (art. 55 Cost.).
 
Le tre confessioni religiose dotate di personalità giuridica - Chiesa Cattolica, Chiesa Evangelico-Riformata e Chiesa Cristiana – possono organizzarsi in comunità parrocchiali (art. 45 e 53 Costituzione).
Variazioni di qualunque tipo sono soggette all’approvazione da parte dei comuni in questione del consiglio cantonale (art. 47 Costituzione).
Lo stesso consiglio garantisce il riconoscimento di diritto pubblico anche ad altre confessioni religiose che offrano garanzie di durata nel tempo (art.53 co.2 Costituzione).
 
Per quanto concerne il rapporto con il Cantone, i comuni parrocchiali sono soggetti al controllo di quest’ultimo, fatta salva l’autonomia dal punto di vista ecclesiastico.
 
Ciononostante, un approccio critico della trattazione sul sistema impositivo ecclesiastico non potrà prescindere dallo sviluppo del concetto di imposta ecclesiastica o di culto, intesa come tassa che le Chiese e le comunità religiose ufficialmente riconosciute sono autorizzate dallo Stato a prelevare su un determinato territorio per garantire il proprio funzionamento.
Tale tributo viene riscosso presso i membri delle stesse Chiese in base alla loro appartenenza ad una determinata comunità parrocchiale.
L’imposta ecclesiastica viene stabilita facendo riferimento alle tariffe previste dalle leggi tributarie, tuttavia l’aliquota ed il coefficiente d’imposta possono essere definiti dalle istanze religiose, fra cui l’assemblea parrocchiale, il consiglio parrocchiale e il sinodo.
Per quanto riguarda il Canton Soletta, la potestà impositiva fiscale in materia di culto spetta alle comunità parrocchiali riconosciute dal diritto pubblico.
I soggetti passivi di tale imposta sono i membri di una confessione aventi residenza o domicilio fiscali nel territorio del comune, i quali si riconoscono nel credo della chiesa di appartenenza.
 
Infatti, è lo stesso dettato costituzionale che conferisce ai comuni parrocchiali la facoltà di riscuotere imposte sul reddito e sul patrimonio delle persone fisiche, in armonia con i doveri temporali previsti dall’ordinamento ecclesiastico (art. 46 e 55 della Costituzione). 
 
Ulteriore formante legislativo è la legge fiscale del 1985 che, all’art. 246, stabilisce diverse modalità di riscossione dell’imposta di culto nel caso in cui i membri di una famiglia non appartengano tutti alla stessa confessione religiosa.
In tal caso, l'obbligo fiscale dei coniugi e dei figli di età inferiore ai 16 anni viene ripartito come segue: 
 
a)due terzi dell'imposta a carico di un coniuge e dei figli, qualora l'altro coniuge appartenga ad un’altra o nessuna confessione;
 
b) metà dell'imposta a carico di un coniuge, qualora l'altro appartenga ad un'altra confessione o a nessuna confessione, nel caso la coppia non abbia figli; lo stesso si applica a vedovi, coniugi separati, divorziati e persone celibi/nubili, i cui figli appartengano ad un'altra confessione o a nessuna confessione, e viceversa;
 
c) un terzo dell'imposta a carico di un coniuge, qualora l'altro coniuge e i figli appartengano ad un'altra confessione o a nessuna confessione;
 
d)un terzo dell'imposta a carico dei figli di età inferiore ai 16 anni, qualora essi siano gli unici appartenenti ad una confessione.
 
Qualora i figli appartengano a confessioni diverse, la loro quota viene suddivisa in base al numero dei figli stessi.
 
La stessa legge fiscale, inoltre, prevede la facoltà di esenzione da tale imposta ecclesiastica dichiarando per iscritto al consiglio del comune parrocchiale di non appartenere o non appartenere più alla confessione interessata.
 
 
La legislazione fiscale del Canton Soletta prevede una adeguata regolamentazione della perequazione finanziaria dei comuni parrocchiali, la quale:
 
Sostiene tutti i comuni parrocchiali in proporzione alla percentuale dei membri delle varie confessioni;
 
Scarica dalla pressione fiscale i comuni parrocchiali deboli dal punto di vista finanziario;
 
Mette a disposizione delle organizzazioni cantonali i mezzi necessari sia ad un ulteriore sostegno dei propri comuni parrocchiali, sia all’adempimento di obblighi a livello regionale e cantonale.
 
 
La suddivisione del gettito dell’imposta per la perequazione finanziaria sulle singole confessioni avviene in base al numero dei membri delle confessioni residenti in ogni distretto.
Il totale delle percentuali di tutti i distretti determina la quota complessiva da destinarsi ad una confessione.
 
Detta quota viene suddivisa come segue:
 
1/5 a tutti i comuni parrocchiali appartenenti a tale confessione;
 
2/5 ai comuni parrocchiali finanziariamente deboli appartenenti a tale confessione;
 
2/5 all’organizzazione cantonale della confessione in questione.
 
La suddivisione su tutti i comuni parrocchiali di una confessione avverrà in proporzione alla percentuale dei membri di quella confessione.
Per quanto riguarda invece i comuni parrocchiali finanziariamente deboli, tale suddivisione avviene in base ad un regolamento, che deve essere elaborato dall’organizzazione cantonale competente e approvato dal consiglio di Stato.
 
La quota delle organizzazioni cantonali dovrà essere utilizzata:
 
Per sostenere comuni finanziariamente deboli o di recente fondazione, in particolare come sovvenzione per gli obblighi straordinari di detti comuni;
 
Ai fini dell’adempimento degli obblighi a livello regionale e cantonale.
 
L’impiego di tale quota è subordinato al controllo del consiglio di Stato.