Glarona
Abitanti : 39.217
Membro della Confederazione Elvetica dal : 1352
Appartenenza religiosa : Chiesa Cattolica 38% ; Chiesa Evangelico Riformata 42% ; Cattolici romani 14.246 ; Cattolici cristiani 11 ; Protestanti 16.786 ; altri 7.140 ;
Chiese dotate della personalità giuridica :
La Costituzione Cantonale nei primi articoli cristallizza due importanti diritti inviolabili in materia di libertà religiosa:
- libertà di credo e di coscienza (art.6)
- libertà religiosa e di culto, ossia la garanzia della libertà di formare comunità religiose e di compiere atti di culto nel rispetto dell’ordine pubblico e della pace confessionale (art.7).
Nel Cantone Glarona, lo Stato riconosce la Chiesa nazionale evangelica riformata e la Chiesa nazionale cattolica romana, e le rispettive parrocchie quali enti autonomi di diritto pubblico (art. 135 Costituzione).
Dalla Costituzione Cantonale deriva il potere in capo al Gran Consiglio di riconoscere quali enti di diritto pubblico anche altre comunità religiose (art.135 Cost.).
Le eventuali comunità religiose non riconosciute dal diritto pubblico sono regolate dal diritto privato.
Ciascun comune parrocchiale, è costituito da un Corpo elettorale, da un organo Esecutivo chiamato Consiglio parrocchiale e da un organo di revisione dei conti (art. 128 Cost. ).
All’interno del territorio comunale il comune parrocchiale comprende i membri della chiesa regionale ivi residenti (art. 127 Cost.).
Nel territorio del comune parrocchiale, la gestione delle questioni inerenti la propria confessione avviene autonomamente nei limiti di quanto stabilito dal diritto nazionale, nel rispetto della costituzione e delle altre disposizioni della chiesa di appartenenza (Art. 19 Legge comunale).
Per quanto riguarda sia l’organizzazione che l’amministrazione, la parrocchia deve conformarsi ai principi della Costituzione Cantonale e della legislazione sui comuni. (co.3 art. 127 Cost).
Diretta ed immediata conseguenza è la necessaria approvazione dello Statuto ecclesiastico della comunità religiosa, riconosciuta dal diritto pubblico, da parte del Gran Consiglio; tale approvazione è accordata qualora il citato statuto non violi né il diritto federale né quello cantonale. (art.136 Cost.)
Per contro gli affari interni ed il diritto di voto in materia ecclesiastica sono disciplinati esclusivamente allo Statuto ecclesiastico.
Quadro giuridico generale in materia di finanziamento pubblico delle Chiese:
Le Chiese come anche le comunità religiose ufficialmente riconosciute sono autorizzate dallo Stato a riscuotere su un determinato territorio imposte ecclesiastiche o imposte di culto per garantire il proprio finanziamento.
Questo tipo di imposta viene stabilita in base alle tariffe previste dalle leggi tributarie; l'aliquota e il coefficiente d'imposta possono essere definiti dalle istanze religiose, fra cui l'assemblea parrocchiale o il consiglio parrocchiale.
Nel Canton Glarona sono i comuni parrocchiali a stabilire la base imponibile massima pari al 12% dell'imposta di base. (Art. 260 Legge fiscale)
La legge del 7/05/2000 così come modificata il 1/01/2013, principale formante legislativo in materia fiscale, dispone che i comuni politici e quelli ecclesiastici sono autorizzati ad imporre tasse, qualora la rendita dei beni comunali e le altre entrate non fossero sufficienti.
L’art. 60 della legge fiscale stabilisce le deroghe all’obbligo fiscale in favore di:
- comuni ecclesiastici evangelici e cattolici, ed i rispettivi enti;
- persone giuridiche che perseguono scopi pubblici o di interesse per la collettività , il cui profitto e capitale siano legati a questi scopi in maniera esclusiva ed irrevocabile.
Gli obiettivi di natura aziendale non sono da considerarsi di interesse collettivo.
Tuttavia, il profitto e la gestione di ampie partecipazioni azionarie in aziende sono considerate di interesse collettivo se l’interesse sull’utile aziendale viene destinato ad un obiettivo di interesse collettivo e qualora non vengano esercitate attività lucrative;
- persone giuridiche che perseguono scopi di interesse cantonale o nazionale, il cui profitto e capitale siano legati a questi scopi in maniera esclusiva ed irrevocabile.
I comuni politici e i comuni parrocchiali riscuotono annualmente come imposte comunali ordinarie :
1. Imposte sul reddito e sul patrimonio delle persone fisiche;
2. Imposte sui profitti e sul capitale delle persone giuridiche, ad eccezione delle Holding e delle società di gestione
Ai fini di tale riscossione saranno i comuni parrocchiali stessi a determinare la base imponibile per l’imposta sul reddito e sul patrimonio così come per le imposte sui profitti e sul capitale per l’anno successivo (Art. 202 Legge fiscale).
Soggetti passivi dell’obbligo fiscale sono gli appartenenti alla confessione di una determinata comunità parrocchiale riconosciuta, persone fisiche, e le persone giuridiche, ad eccezione delle Holding e dalle società di gestione (Art. 207 Legge fiscale).
In caso di matrimonio fra membri di confessioni religiose miste, qualora entrambi i coniugi siano membri della confessione di un comune parrocchiale riconosciuto a livello nazionale, l'imposta di culto viene riscossa a metà.
Qualora un solo coniuge appartenga alla confessione di un comune parrocchiale riconosciuto a livello statale, l'imposta di culto viene riscossa a metà. (Art. 208 Legge fiscale)
Nel caso in cui esistano in una stessa regione comuni parrocchiali riconosciuti a livello cantonale appartenenti a confessioni differenti, detti comuni riscuotono l’imposta di culto dalle persone giuridiche in maniera proporzionale, a condizione che queste non perseguano alcun fine religioso.
Per contro, le persone giuridiche che perseguono scopi religiosi sono esenti dal versamento dell’imposta di culto.
Le aliquote si calcolano in base al numero dei soggetti passivi d’imposta appartenenti ai singoli comuni parrocchiali riconosciuti dal cantone.
Le persone giuridiche che perseguono scopi religiosi devono versare l’imposta di culto solo al comune membro della confessione di appartenenza. (Art. 209 Legge fiscale)
Infine per ciascun comune parrocchiale è previsto un organo preposto al controllo sulla legittimità della gestione pubblica delle autorità comunali, sulla gestione, sulle delibere del consiglio comunale e sulla base imponibile .
Tale organo per i comuni parrocchiali prende il nome di revisore dei conti, regolato dalla Legge comunale e dalle singole leggi disciplinanti le comunità parrocchiali.