Svitto
Abitanti: 121.348
Appartenenza religiosa della popolazione: cattolici 65,6%; evangelici-riformati 11,4%; altra appartenenza cristiana 3.9%; comunità islamiche 3,7%; senza indicazione o senza confessione 12,8%.
Chiese dotate della personalità di diritto pubblico: Chiesa cattolica romana e quella evangelica riformata (Chiese cantonali, Costituzione cap.VIII,§83).
La Costituzione di Svitto, basata su quella stilata dal Cantone nel 1898, è stata modificata nel 2008 e poi di nuovo nel 2010, in seguito alla definizione delle norme transitorie e al voto della popolazione. Quest’ultima versione risulta semplificata in alcune sezioni, tra cui quella sulle Chiese. A differenza del documento del 2008, che non disponeva di alcun preambolo, la Costituzione attuale si apre con una presa di responsabilità davanti a Dio, al prossimo e alla natura, che viene riferita alle tradizioni, ma in una tensione al futuro. Il riferimento esplicito alla libertà di credo e di coscienza è stato sostituito con un rimando ai diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione Federale. Il capitolo VIII è interamente dedicato al rapporto tra Stato e Chiesa. La Chiesa cattolica romana e quella evangelica riformata vengono riconosciute quali Chiese cantonali (§83); esse «hanno lo statuto di enti autonomi di diritto pubblico» (§83), mentre le altre «comunità religiose sottostanno al diritto privato sempre che non abbiano uno statuto di ente di diritto ecclesiastico» (§82). Infatti «i membri con diritto di voto della corrispondente Chiesa cantonale emanano uno statuto organizzativo» (§83), che viene approvato dal Gran Consiglio se non contraddice al diritto federale e cantonale. «Le Chiese cantonali sottostanno all’alta vigilanza del Cantone» (§83). Al paragrafo 85 si elencano i compiti e i doveri degli enti ecclesiastici, declinati nel sostentamento alle chiese, nella disciplina del diritto di voto e nell’amministrazione del patrimonio e degli introiti secondo i principi di una sana gestione finanziaria. I fondi a disposizione delle Parrocchie e delle Chiese cantonali provengono in primo luogo dalle imposte sul culto (§86-87). «L’assoggettamento e la riscossione delle imposte sono retti dalla legislazione fiscale cantonale» (§87); alle Parrocchie spetta la «la deliberazione del bilancio di previsione annuale e dell’aliquota fiscale e l’approvazione dei conti» (§86), mentre le Chiese cantonali «provvedono ad assicurare una perequazione finanziaria fra le Parrocchie» (§87). Riguardo le questioni giuridiche, le Parrocchie devono provvedere «affinché i loro membri e le parrocchie dispongano di una tutela giurisdizionale sufficiente» (§88). Gli aderenti alle diverse confessioni possono rivolgersi al Tribunale amministrativo qualora non siano soddisfatti delle decisioni prese dalle autorità ecclesiali; in quella sede si provvederà a emettere una deliberazione definitiva, in quanto il «tribunale ne controlla la legittimità» (§88). I fedeli che desiderino uscire da una Chiesa lo possono fare «in ogni tempo mediante dichiarazione scritta alla Parrocchia competente» (§84). In opposizione alle disposizioni napoleoniche e similmente ai Cantoni di Nidvaldo e Obvaldo, lo Stato si impegna a garantire la sopravvivenza dei conventi (§82). Nel 1992 il Cantone e la Chiesa cattolica di Svitto hanno siglato un nuovo concordato con il quale i Comuni unitari vengono sciolti dopo la stesura di uno Statuto organizzativo della Chiesa cantonale; l’elaborazione di tale Statuto competeva «a un Consiglio composto di rappresentanti delle Parrocchie e dei Comuni unitari» (Disposizioni Transitorie del 25 marzo 1992). Il Consiglio di Stato concedeva cinque anni per terminare i lavori, dopo di che avrebbe provveduto esso stesso al loro completamento. Lo Statuto è stato approvato nell’aprile del 1998 e presenta i tratti di una vera e propria Costituzione, in cui sono inseriti i principi che sottostanno alla vita delle Kirchgemeinden, le loro strutture organizzative, i diritti e i doveri dei membri, la regolamentazione dell’aspetto finanziario. Vi si trovano declinate alcune indicazioni che prima venivano esposte nella Costituzione del Cantone, quali, ad esempio, la facoltà delle Kirchgemeinden di stabilire i loro confini sul territorio e di istituire nuove Kirchgemeinden o sopprimerle o accorparle (Statuto organizzativo della Chiesa cantonale cattolica-romana di Svitto, §5). La necessità di stilare questo Statuto è derivata dalla separazione dei Comuni unitari del 1992 tra Comuni politici e Comuni parrocchiali, dovuta all’accresciuto pluralismo tra la popolazione di Svitto. La parte cattolica, infatti, pur essendo ancora preponderante, non rappresenta più la quasi totalità degli abitanti del Cantone, e quindi le Kirchgemeinden difficilmente possono coincidere con il Comune politico.
Nel Canton Svitto è prevista da parte della Chiesa la riscossione di una tassa sul culto che lo Stato riscuote e provvede a versare, tramite bonifico, alle Kirchgemeinden; ogni fedele è tenuto al suo pagamento; per esserne esentati è necessario dichiarare ufficialmente la propria uscita dalla Chiesa (Costituzione del Cantone Svitto art.84,2).
L’importo della tassa ecclesiastica è calcolato in base al reddito e al patrimonio posseduto; si può godere delle stesse detrazioni previste per le imposte dovute allo Stato in caso di figli minori a carico o altri casi contemplati. L’aliquota per il calcolo (Steuerfuss) varia ogni anno e da Comune a Comune. Le decisioni del Consiglio a questo proposito si basano su diverse variabili: le necessità materiali della Kirchgemeinde, il numero di cattolici che ne fanno parte, il reddito che denunciano.
Le parrocchie che si trovano in difficoltà o quelle molto piccole vengono aiutate da quelle più abbienti tramite la Chiesa Cantonale. Questa pratica di sostegno interno è definita Finanzausgleich.
(Gianluca Guerzoni)